Un’occasione preziosa per i contribuenti che, per varie ragioni, sono decaduti dai piani agevolati di pagamento entro il 31 dicembre 2024. La scadenza per presentare la domanda di riammissione è fissata al 30 aprile 2025, e la procedura sarà interamente telematica.
Chi può aderire e quali vantaggi offre la Rottamazione Quater?
Possono accedere al beneficio coloro che hanno perso la possibilità di completare la definizione agevolata dei debiti e vogliono rientrare nel piano senza incorrere in sanzioni e interessi di mora. In particolare, la riammissione comporta:
- Nessun avvio di nuove procedure esecutive o cautelari da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Sospensione delle azioni esecutive già in corso (salvo incanti già positivi).
- Regolarizzazione della posizione fiscale per accedere a rimborsi e DURC.
Come presentare la domanda?
La richiesta di riammissione può essere inviata esclusivamente online attraverso due modalità:
🔹 Accesso con SPID, CIE o CNS
Tramite l’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con selezione delle cartelle direttamente dal proprio profilo.
🔹 Accesso senza credenziali
Nell’area pubblica, indicando manualmente i dati delle cartelle e allegando un documento di riconoscimento.
Come avverrà il pagamento?
I contribuenti che otterranno la riammissione dovranno versare le somme dovute secondo un piano di pagamento personalizzato:
- 📅 Un’unica rata entro il 31 luglio 2025.
- 📅 Piano in 10 rate con scadenze semestrali tra luglio 2025 e novembre 2027.
È previsto un tasso di interesse del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
Quando arriverà la comunicazione delle somme dovute?
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà agli aderenti, entro il 30 giugno 2025, una nuova “Comunicazione delle somme dovute”, con l’ammontare complessivo e il piano dettagliato delle rate.
Questa riapertura offre ai contribuenti un’ultima chance per regolarizzare la propria posizione fiscale evitando azioni esecutive e garantendosi maggiore serenità nella gestione del debito tributario.